domenica 23 agosto 2026

Elogio di Francescantonio Grimaldi, scritto da Melchiorre Delfico (1784). 4. Avvocazia e trattato legale.


Trapasserò intanto leggermente su questa professione, che per qualche tempo ei volle esercitare. Chi considera in astratto la qualità di giureconsulto, par che non possa vedere una migliore applicazione dei talenti nella società dove vive. Tutta la filosofia par che debba servire a questo primo oggetto sociale. La conoscenza del giusto in tutta l'immensa sua estensione, cioè in tutti i rapporti degli individui fra loro, e verso tutti gli oggetti coi quali sono in relazione, è l'apice delle umane cognizioni. Le verità di diritto è la più nobile operazione della ragione. Ma come ritrovar più i principi d'una tranquilla ragione fra le tumultuose bolge del nostro foro, ed in quel vertiginoso frastuono? Quasi ognuno conviene della deficienza delle nostre leggi, dei difetti esistenti nell'amministrazione della giustizia, e della perniciosa mancanza d'una vera approvazione nei giudicanti e nei giureconsulti; e, per un effetto di vera corruzione, i più ridono di questi mali e gli altri ne profittano. Quindi si moltiplicano all'infinito gli attori di questa scena tragica per la società e per la morale: e questo malore contribuisce sempre più alla deteriorazione del costume ed all'affogamento dei talenti, che nella loro freschezza rivolgono facilmente, come le piante, le radici a quella parte ove più abbondantemente possono succiare gli umori nutritivi.
Il Grimaldi cautamente portò il piede sulle sponde di codesto baratro pericoloso. Senza immergersi nel buio, vedeva dalla circonferenza a quali limiti bisognava rimanere. Non cupido d'una gloria effimera e fugace, non avido di quei lucri che di rado sono il premio della virtù e del valore, egli si contentò della approvazione della ragione piuttosto che di quella del volgo ammiratore.
Se alcuno volesse dubitare, che si ritenesse in tali limiti per mancanza di convenevoli talenti, l'opera legale che egli ancor giovine molto dettò, potrebbe facilmente sincerarlo. Nell'età di soli ventiquattro anni egli pubblicò il libro De Successionibus legitimis in urbe Neapolitana (a). Qual differenza fra questa e tante altre opere legali uscite dal nostro foro, che opprimono il buon senso ed oscurano la ragione! Tutte le cognizioni antecedenti, necessarie a formare non dirò un giureconsulto ma un legislatore, non mancavano già al Grimaldi in età così giovanile. La storia e la filosofia erano così amalgamate nel di lui spirito, che la conoscenza pratica e teorica dell'uomo e delle società gli era sempre presente per conoscere le le cause delle sue idee e dei suoi movimenti, e per ravvisare quali fossero i più convenevoli alla sua destinazione. Egli dunque vide la materia delle successioni legittime come proveniente dai primi diritti della natura realizzati nelle società col stabilimento della proprietà e dei domini. Dimostrò come lo stato della legislazione civile di una nazione segua la sua politica costituzione; e quindi in uno stesso popolo la differente maniera di considerare gli stessi oggetti, secondoché i rapporti si alteravano. Venendo al suo oggetto, cercò rapidamente l'origine delle successioni nell'antico stato repubblicano di questa città, nell'analogia di governo colle altre greche repubbliche, e con una felice e nuova applicazione ne trovò la filiazione nelle leggi di Solone. L'erudizione sparsa in queste ricerche è ampia, ma non lussurreggiante; e così procede nel resto dell'esame, cioè nel mostrare quale fu nei successivi cambiamenti della romana repubblica. L'aristocrazia espressa tutta nella legislazione decemvirale fissò le agnazioni, e l'esclusione delle donne, avendo in mira la conservazione e perpetuità delle famiglie aristocratiche. I progressi alla democrazia, necessario frutto dell'interno vigore dello Stato, che liberò i beni dalla schiavitù, che sciolse gli individui dalla dipendenza dell'opinione e della servitù personale; che strappò il codice arbitrario dalle mani sacerdotali, cambiò anche questa parte di legislazione: e le donne furono riguardate come parte della specie e della società. Tutto cambiò col cambiamento del governo; e si serbararono i nomi mentre le cose non erano più. Le formule e le solennità dei giudizi, che costituiscono fino ad un certo termine la libertà civile, cederono a quelli detti impropriamente di buona fede, che sembrano più convenienti ad un governo meno complicato, facendo strada a quell'arbitraggio che è la morte della civile libertà. Le alterazioni in questa parte della legislazione si fecero insensibilmente sotto gli imperatori fino a quelli che con nuova religione portarono nuove leggi sul trono. Ma qui non è luogo di seguire l'autore in tutta la serie istruttiva delle tante idee utili e nuove, che s'incontrano ad ogni passo della sua opera. Tocca ai profondi giureconsulti il giudicarne con dettaglio, e far vedere qual precisione e chiarezza egli seppe portare nel più oscuro legale labirinto, quante cognizioni seppe nobilmente combinare alla dilucidazione del suo oggetto, e quale vera utilità debba produrre la di lui opera non solo nel giudicare, ma nel riformare questa importante parte delle nostra legislazione.
(a) In Napoli 1766.

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